14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24265 del 30 novembre 2010
Testo massima n. 1
Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall’art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto [ misto ] di appalto di servizi di trasporto. dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione.
Testo massima n. 2
La norma di cui all’art. 2 del d.l. 29 marzo 1993, n. 82 [ recante “Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi”, convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1993 n. 162 ], la quale ha elevato a cinque anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti da contratti di autotrasporto di cose per conto terzi soggetti alle tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, costituendo un’eccezione al principio generale per cui il contratto di trasporto, autonomo o parasubordinato che sia, è soggetto alla disciplina del lavoro autonomo e non a quella del lavoro subordinato, va interpretato restrittivamente ed è quindi applicabile nei soli casi in cui è stata espressamente prevista, restando quindi escluso che essa trovi applicazione ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, ai quali continua ad applicarsi invece la norma dell’art. 2951 del c.c.
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