14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15298 del 21 luglio 2005
Testo massima n. 1
Il bene immobile acquistato congiuntamente dai coniugi compartecipi di un’impresa familiare dopo l’inizio dell’impresa si presume sia stato acquistato con denaro proveniente dagli utili dell’attività comune, e pertanto ad esso si applicano le regole dettate dall’art. 230 bis c.c.; la presunzione può essere superata dalla prova di circostanze atte ad escludere tale provenienza. [ Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per difetto di motivazione, non avendo essa adeguatamente considerato nè l’anteriorità dell’impresa rispetto agli acquisti, nè il breve tempo intercorso tra la costituzione dell’impresa e gli acquisti stessi ].
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