14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12474 del 26 agosto 2002
Testo massima n. 1
Dalla nullità del contratto contenente un patto successorio cosiddetto rinunciativo deriva il diritto delle parti di ottenere la restituzione delle eventuali somme versate al rinunciante in esecuzione del patto, in applicazione dei principi relativi all’indebito oggettivo, diritto soggetto a prescrizione, non potendo presumersi la natura liberale delle attribuzioni effettuate in esecuzione del patto, in quanto a questo scopo è necessario individuare con precisione da quali elementi fosse desumibile l’animus donandi e verificare l’esistenza dei prescritti requisiti di forma.
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