14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6589 del 7 luglio 1998
Testo massima n. 1
Il secondo comma dell’art. 219 c.c. [ che, con riferimento alla ipotesi di separazione di beni tra coniugi, sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva ], pur non contenendo una esplicita limitazione dell’efficacia della presunzione di comunione ai soli rapporti interni tra coniugi [ a differenza di quanto stabilito al primo comma, contenente un espresso riferimento ai rapporti predetti ], va interpretato secondo criteri ermeneutici di tipo logico — unitari non meno che storici [ emergendo dai lavori preparatori che l’efficacia della presunzione era stata inizialmente estesa anche ai terzi ], e non consente, pertanto, di estendere gli effetti della presunzione in parola anche ai rapporti di ciascun coniuge con i terzi, con la conseguenza che, in tema di opposizione all’esecuzione, il coniuge opponente incontra tutti i limiti di prova previsti, in linea generale, dall’art. 621 c.p.c. [ che esclude, in particolare, l’efficacia probatoria di qualsiasi forma di presunzione ]. [ Si veda Corte cost. 15 dicembre 1967, n. 143, abrogativa dell’art. 622 c.p.c. ].
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