14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25126 del 13 dicembre 2010
Testo massima n. 1
In tema di risarcimento del danno derivato dalla circolazione stradale, qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e questo sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione [ nella specie, per morte del reo ], il termine di prescrizione è biennale, ai sensi dell’art. 2947 c.c., e decorre dalla data in cui il reato si è estinto [ nella specie, dalla data della morte del reo ] e non già da quella in cui l’estinzione è stata dichiarata o, a maggior ragione, da quella in cui il danneggiato ha avuto notizia della causa di estinzione.
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Testo massima n. 2
L’atto di riassunzione del processo, essendo un atto di impulso processuale destinato essenzialmente a riattivare il corso del processo, non ha l’autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione attribuita agli atti indicati nei primi due commi dell’art. 2943 c.c.; i suoi effetti, pertanto, restano assorbiti e travolti dalla successiva estinzione del processo che con esso sia tardivamente riassunto, a meno che lo stesso possa essere considerato, ricorrendone gli estremi, come atto di costituzione in mora, a tal fine necessitando, però, la notificazione dell’atto stesso alla parte personalmente [ od al suo rappresentante sostanziale ] e non già al suo procuratore “ad litem”, il cui potere di rappresentanza è circoscritto all’esplicazione delle attività rientranti nella tutela del processuale del diritto controverso.
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