14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3865 del 26 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall’art. 2947, primo comma c.c., [ nella specie omicidio colposo prescrivibile in dieci anni ex artt. 589 e 157 c.p. ], ai sensi del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest’ultima si applica anche all’azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell’azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell’illecito come reato e non alla condanna penale, che rileva solo ai fini dell’art. 2947, terzo comma, ultima parte del c.c.
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