Cass. civ. n. 5701 del 10 giugno 1999
Testo massima n. 1
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, e non da quello in cui è stato posto in essere l'atto illecito, salvo che l'evento dannoso non sia immediata conseguenza dell'illecito.