Cass. civ. n. 11961 del 03 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Legittimazione attiva - Estensione anche al titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quelli delle parti - Fattispecie.


L'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione attiva, in un caso di opposizione avverso un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità proposta da soggetto che affermava di essere proprietario dell'immobile per averlo ricevuto in donazione dai genitori i quali, a loro volta, lo avevano usucapito).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22710 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 663
Cod. Proc. Civ. art. 665
Cod. Civ. art. 1158

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE