14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9524 del 20 aprile 2007
Testo massima n. 1
In tema di prescrizione «breve» del diritto al risarcimento del danno, ancorché il dato testuale non faccia espressamente riferimento alla «scoperta» di esso, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all’azione di un terzo, il momento iniziale dell’azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a una siffatta percezione usando la normale diligenza. [ Nella specie, il danneggiato, pur soffrendo di lievi disturbi fisici fin da epoca relativamente prossima al fatto, solo in un tempo successivo, ed a seguito di ulteriori ricoveri ed accertamenti, aveva potuto attribuire la causa anche ai sanitari che avevano proceduto alle diagnosi iniziali ].
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