14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10805 del 3 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Il creditore di un’obbligazione pecuniaria che chiede inizialmente la condanna del debitore al risarcimento del danno da ritardo nell’adempimento nella misura degli interessi legali e poi nel corso del giudizio chiede anche il maggior danno ai sensi dell’art. 1224 secondo comma c.c., modifica l’originario oggetto della domanda fondandolo su altre ragioni di danno — da dimostrare — e perciò soggiace alle relative preclusioni processuali
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Mentre il diritto fondato su una sentenza di condanna [ nella specie pagamento degli interessi legali moratori ] si prescrive in dieci anni dal suo passaggio in giudicato, il diritto al risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento ad essa [ nella specie maggior danno ai sensi dell’art. 1224 secondo comma c.c. ] matura giorno per giorno, così come la sua prescrizione, quinquennale ai sensi dell’art. 2947 primo comma c.c.; perciò esso è prescritto per i danni verificatisi nel quinquennio precedente al suo esercizio.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]