14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4324 del 23 febbraio 2010
Testo massima n. 1
Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale. cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione “in acconto”, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione, tenendo conto del contesto in cui avviene il pagamento e del tipo di “parzialità” riscontrabile.
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