14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18399 del 19 agosto 2009
Testo massima n. 1
Ai fini della tempestività dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, primo comma, c.c., in applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, occorre aver riguardo non già al momento in cui l’atto con il quale si inizia un giudizio viene consegnato al destinatario, bensì a quello antecedente in cui esso è stato affidato all’ufficiale giudiziario che lo ha poi notificato [ nella specie a mezzo del servizio postale ], posto che l’esigenza che la parte non subisca le conseguenze negative di accadimenti sottratti al proprio potere d’impulso sussiste non solo in relazione agli effetti processuali, ma anche a quelli sostanziali dell’atto notificato.
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