14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11348 del 11 novembre 1998
Testo massima n. 1
Ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere al creditore la esistenza del debito. Il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge. [ Nella specie, si trattava dell’occultamento dell’avvenuta conclusione della compravendita di un immobile al mediatore ].
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