14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15865 del 15 dicembre 2000
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in Massimario
Testo massima n. 1
La sospensione dei termini di prescrizione disposta con legge speciale o con atti comunque adottati in occasione di calamità naturali, è rilevabile d’ufficio ed è deducibile senza limitazioni nel giudizio di cassazione.
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