14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12953 del 4 giugno 2007
Testo massima n. 1
Il debitore in amministrazione controllata — secondo la disciplina del vecchio art. 191 del R.D. n. 267 del 1942 [ applicabile ratione temporis nella fattispecie ] — non era da considerarsi privato della titolarità della propria impresa, tanto che conservava la capacità processuale attiva e passiva in relazione ai giudizi già iniziati, ed il commissario giudiziale non aveva poteri dispositivi, nemmeno in via sostituiva, del patrimonio di detto debitore, con la conseguenza che egli era privo anche della legittimazione a porre in essere atti che, in qualche modo, potessero incidere sul patrimonio dello stesso debitore assoggettato alla suddetta procedura. Ne consegue che in relazione ad una controversia per il pagamento di crediti riguardanti l’esecuzione di contratti di trasporto internazionali, correttamente il giudice di merito ritiene applicabile la prescrizione annuale di cui all’art. 2951 c.c., non potendosi invocare quella quinquennale di cui all’art. 2 del D.L. n. 82 del 1993, conv. nella legge n. 162 del 1993, non risultando provata l’applicazione delle cosiddette tariffe a forcella, escludendo la validità di ogni atto interruttivo della prescrizione riconducibile a messe in mora inviate al commissario giudiziale e l’efficacia, quali atti ricognitivi del debito o implicanti rinunzia a far valere la prescrizione, delle dichiarazioni di questo genere provenienti dallo stesso commissario, siccome sprovvisto della necessaria legittimazione.
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Testo massima n. 2
Tutte le norme, contenute nel codice civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione della prescrizione [ come, ad esempio, l’art. 2941 c.c. ], integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell’art. 14 delle cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati. [ Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l’applicabilità, in via analogica, dell’art. 2941 n. 6 c.c. All’eventualità – prospettata dalla ricorrente – in cui si invocava che. nei confronti del debitore sottoposto per provvedimento del giudice ad amministrazione controllata, dovesse ritenersi rimasta sospesa la prescrizione dei diritti vantati da tutti i terzi nei confronti del soggetto amministrato per l’intera durata della intervenuta «amministrazione altrui» ].
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