14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3672 del 28 maggio 1988
Testo massima n. 1
Al fine di stabilire se un determinato comportamento del debitore integri rinuncia tacita alla prescrizione, ai sensi dell’art. 2937 c.c., per incompatibilità con la volontà di avvalersi della relativa eccezione [ nella specie, in tema di indennizzo assicurativo per infortunio, convocazione dell’assicurato da parte dell’assicuratore per sottoporlo a visita medica ], occorre fare riferimento all’obiettiva consistenza di detto comportamento ed alle circostanze nelle quali è stato posto in essere, mentre resta irrilevante l’eventuale ignoranza del debitore medesimo in ordine alla maturazione del termine prescrizionale [ così come non influisce tale ignoranza sul principio dell’irreperibilità di quanto pagato in adempimento di un debito prescritto, ai sensi dell’art. 2940 c.c. ].
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