Cass. civ. n. 11864 del 02 maggio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Pignoramento presso terzi - Indicazione degli elementi necessari all'identificazione e alla misura del credito pignorato - Mancanza - Conseguenze - "Ficta confessio" del terzo pignorato non comparso - Esclusione - Accertamento ex art. 549 c.p.c. su istanza del creditore - Necessità.


Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23123 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 486

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