14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11031 del 8 novembre 1997
Testo massima n. 1
La sentenza del giudice di merito che, in relazione ad una domanda di scioglimento di una comunione coniugale [ e di conseguente divisione ], ne sancisca l’inammissibilità per mancato passaggio in giudicato della sentenza sulla separazione personale e, nel contempo, la rigetti nel merito, consta, in realtà, del tutto legittimamente, di due distinte pronunce, poste, tra loro, in rapporto di alternatività condizionata, poiché la prima contiene una statuizione pregiudiziale di inammissibilità, mentre la seconda si fonda sulla [ implicita ] condizione negativa della ipotetica non correttezza giuridica della precedente pronuncia pregiudiziale.
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