14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10436 del 18 maggio 2005
Testo massima n. 1
Con riguardo al contratto preliminare di compravendita, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta del curatore tra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto, contemplata dall’art. 72, quarto comma, legge fall. che è espressione di un potere discrezionale del curatore, per la tutela degli interessi della massa dei creditori è esercitabile in ogni sede in piena libertà di forme e senza limiti temporali. Ne consegue che, ove tale opzione sia formulata nel processo per paralizzare, nel giudizio di appello, la domanda proposta dal promissario acquirente ai sensi dell’art. 2932 c.c., essa non è assoggettata al regime proprio dei «nova » di cui al nuovo testo dell’art. 345 c.p.c., non potendo, avuto riguardo proprio alla sua descritta natura, essere assimilata ad una eccezione formulabile nella comparsa di risposta, o comunque sottoposta ai termini di cui all’art. 183, ultimo comma, c.p.c. per la precisazione o modificazione delle difese.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Fino al passaggio in giudicato di una sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà di un bene al promissario acquirente, il curatore conserva intatto il potere di scegliere fra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare. Infatti, l’art. 72, comma quarto, legge fall., nell’escludere lo scioglimento del contratto se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, considera l’ipotesi dell’effetto traslativo prodotto dal contratto di vendita, cui non è certo assimilabile, al di là di ogni effettuata trascrizione della domanda, il mero effetto processuale che una sentenza ex art. 2932 c.c., finché non passi in giudicato, riesce a produrre.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]