Cass. civ. n. 12098 del 28 novembre 1998

Testo massima n. 1


Ai fini dell'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione derivante dalla separazione personale dei coniugi, con riferimento ai negozi di acquisto di beni immobili (o mobili registrati) contenenti la dichiarazione del coniuge acquirente del proprio status di separato, deve ritenersi necessaria la sola trascrizione della relativa nota nei registri immobiliari, e non anche l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio (richiesto, invece, ex art. 193 c.c., con riferimento tassativo alle ipotesi di scioglimento della comunione di cui al precedente art. 191).