14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12098 del 28 novembre 1998
Testo massima n. 1
Ai fini dell’opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione derivante dalla separazione personale dei coniugi, con riferimento ai negozi di acquisto di beni immobili [ o mobili registrati ] contenenti la dichiarazione del coniuge acquirente del proprio status di separato, deve ritenersi necessaria la sola trascrizione della relativa nota nei registri immobiliari, e non anche l’annotazione del provvedimento di separazione a margine dell’atto di matrimonio [ richiesto, invece, ex art. 193 c.c., con riferimento tassativo alle ipotesi di scioglimento della comunione di cui al precedente art. 191 ].
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