14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3970 del 27 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Nel processo di espropriazione forzata così come nel fallimento [ entrambi articolati in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima fase hanno funzione preparatoria ] la fase della vendita [ che inizia dopo l’ordinanza con cui sono stabilite le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l’aggiudicazione ] comprende atti preparatori la cui mancanza o irregolarità vizia la nullità lo stesso atto finale che si pretende di trasferimento. Da ciò consegue l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 2929 c.c. [ secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all’aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente ], poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all’aggiudicatario. Sicché la preclusione, nei confronti dell’aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale della corrispondente fase del processo esecutivo, sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernono, si che si tratti di vizi riguardanti gli atti presupposti. [ Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto pronunciato — su reclamo ex art. 26 legge fall. Proposto dal fallito — dal tribunale fallimentare, affinché quest’ultimo procedesse all’esame delle eccezioni di nullità dell’ordinanza di vendita di beni mobili illegittimamente ritenute precluse ai sensi dell’art. 2929 c.c. ].
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