14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4090 del 22 marzo 2001
Testo massima n. 1
L’art. 2914 n. 2 c.c. — che sancisce l’inefficacia, nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell’esecuzione, delle cessioni di credito notificate al debitore o da lui accettate successivamente al pignoramento — opera anche in ipotesi di fallimento del creditore cedente, attesa l’equivalenza del fallimento al pignoramento [ generale ] del patrimonio del fallito in favore della massa fallimentare, con la conseguenza che al fallimento del creditore cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito notificate al debitore ceduto, o da questi accettate, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
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