14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9810 del 19 giugno 2003
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in Massimario
Testo massima n. 1
La compravendita di un bene immobile che, quantunque anteriore all’assoggettamento del venditore a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, risulti trascritta solo successivamente non è opponibile, giusta disposto dell’art. 2914 c.c., alla massa concorsuale, nei cui confronti, pertanto, resta inefficace anche il contratto con il quale il compratore abbia concesso il bene in locazione.
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