Cass. civ. n. 9810 del 19 giugno 2003

Testo massima n. 1


La compravendita di un bene immobile che, quantunque anteriore all'assoggettamento del venditore a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, risulti trascritta solo successivamente non è opponibile, giusta disposto dell'art. 2914 c.c., alla massa concorsuale, nei cui confronti, pertanto, resta inefficace anche il contratto con il quale il compratore abbia concesso il bene in locazione.

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