14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20143 del 18 ottobre 2005
Testo massima n. 1
La formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall’impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto del gravame. [ Principio enunciato dalla S.C. con riguardo ad un caso in cui si sosteneva essersi formato giudicato sulla questione affrontata nella sentenza di primo grado relativa alla identificazione dell’originario prenditore di titoli cambiari oggetto della controversia e alla ulteriore circostanza se tali titoli fossero stati, o meno, rilasciati in bianco, questioni che, invero, non avevano costituito capi autonomi della sentenza medesima suscettibili di passare in cosa giudicata ].
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