14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1210 del 19 gennaio 2007
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata [ attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all’art. 2935 c.c. ] nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito sul punto in cui rigettava l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria, ritenendo che la prescrizione iniziasse a correre non dalla stipula dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto di revocatoria, ma dal giorno dell’annotazione dell’atto stesso nei registri dello stato civile ].
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