14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10682 del 27 ottobre 1998
Posted at 16:57h
in Massimario
Testo massima n. 1
La cancellazione dell’ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, e — quindi — in primo luogo, dall’attuale proprietario del bene ipotecato. Infatti l’art. 2882 c.c. si limita esclusivamente a richiedere il consenso delle parti interessate, e, in particolare, l’assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all’istanza di cancellazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]