Cass. civ. n. 11631 del 30 aprile 2024
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti ex art. 333 c.c. - Condotte di violenza domestica - Contenuto - Richiamo all'art. 3 della Convenzione di Istanbul del 2011 - Necessità - Fatti anteriori al d.lgs. n. 149 del 2022 - Scelta delle misure - Rischio di vittimizzazione secondaria - Necessaria valutazione di compatibilità.
Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149
Legge 27/06/2013 num. 77
Tratt. Internaz. 11/05/2011