Cass. civ. n. 11631 del 30 aprile 2024

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti ex art. 333 c.c. - Condotte di violenza domestica - Contenuto - Richiamo all'art. 3 della Convenzione di Istanbul del 2011 - Necessità - Fatti anteriori al d.lgs. n. 149 del 2022 - Scelta delle misure - Rischio di vittimizzazione secondaria - Necessaria valutazione di compatibilità.


Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23247 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 330
Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149
Legge 27/06/2013 num. 77
Tratt. Internaz. 11/05/2011