14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14337 del 2 novembre 2000
Posted at 16:47h
in Massimario
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 2881 c.c., l’ipoteca che è venuta meno a seguito della cancellazione, può essere nuovamente iscritta con un nuovo grado nella prelazione se il titolo giustificativo di essa — nel caso di specie il contratto di mutuo — non è estinto.
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