14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10909 del 25 luglio 2002
Testo massima n. 1
In tema di vendita forzata, il giudice dell’esecuzione [ o quello delegato al fallimento ] può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull’immobile trasferito a carico dell’aggiudicatario, anziché a carico del debitore [ o della massa fallimentare ], come disposto dagli artt. 2878 c.c. e 586 c.p.c. [ nonché 105 della legge fall. ], poiché il principio dell’obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore [ o della massa fallimentare ] non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili.
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