Cass. civ. n. 5420 del 7 maggio 1992

Testo massima n. 1


L'art. 2843 c.c. attribuisce all'annotazione del trasferimento dell'ipoteca lo stesso valore costitutivo che, relativamente al suo sorgere, è proprio dell'iscrizione, configurando in tal guisa un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo, il cui compimento in data anteriore al fallimento è condizione di opponibilità alla procedura concorsuale.

Normativa correlata