14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18188 del 9 settembre 2004
Testo massima n. 1
L’annotazione nei registri immobiliari dei negozi dispositivi del grado di ipoteca [ al pari degli altri atti dispositivi presi in considerazione, con elencazione non tassativa, dal primo comma dell’art. 2843 c.c. ] ha carattere necessario e, quindi, costitutivo del nuovo rapporto ipotecario; essa rappresenta, pertanto, un elemento integrativo indispensabile della fattispecie della postergazione, il cui compimento in data anteriore alla dichiarazione di fallimento è condizione di opponibilità alla procedura concorsuale. Conseguentemente, deve escludersi che l’efficacia dell’annotazione possa retroagire ad un momento anteriore all’esecuzione della pubblicità [ ad esempio, al momento della proposizione della relativa istanza al Conservatore dei registri immobiliari ], vale a dire ad un momento in cui il negozio dispositivo del grado di ipoteca, per non essere stato annotato, non ha ancora giuridica efficacia.
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