14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3618 del 24 aprile 1997
Testo massima n. 1
In tema di mutuo condizionato in un’operazione di credito edilizio, la mancata annotazione dell’avvenuta erogazione successiva all’iscrizione ipotecaria e nei limiti di essa non muta gli effetti e l’estensione dell’iscrizione ipotecaria originaria, né assume rilievo condizionante sospensivo rispetto all’originaria iscrizione. Quest’ultima, in quanto sin dall’origine pienamente costitutiva della funzione di garanzia e volta a dare grado e copertura garantistica immediata al credito futuro [ purché nell’ambito quantitativo dell’avvenuta iscrizione ] rimane pienamente opponibile ai terzi acquirenti dell’immobile gravato, mentre l’effetto della mancata annotazione è quello di onerare il creditore [ la cui entità attuale del credito non risulti dall’annotazione ] della prova dell’esistenza e dell’entità del credito stesso, nonché della sua riferibilità al titolo ed al rapporto in base al quale l’iscrizione avvenne.
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