Cass. civ. n. 16261 del 19 novembre 2002
Testo massima n. 1
In tema di pegno, dal combinato disposto degli artt. 2786, primo comma, e 2787, terzo comma, c.c. si evince che la garanzia reale de qua è, nel rapporto tra le parti, validamente costituita con la sola consegna della cosa, senza necessità di ulteriori formalità, mentre l'atto scritto contenente l'identificazione del credito garantito e dei beni assoggettati alla garanzia è richiesto ai soli fini della prelazione, vale a dire dell'opponibilità della garanzia agli altri creditori del soggetto datore di pegno. Ne consegue che della mancanza dell'atto scritto non dando essa luogo a nullità, bensì a mera inopponibilità (ossia inefficacia relativa) è inibito il rilievo di ufficio, e la relativa eccezione (in senso stretto) può essere sollevata soltanto con l'osservanza, a pena di decadenza, delle norme stabilite dall'art. 183 c.p.c. (nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), e dunque non per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.