Cass. pen. n. 11558 del 08 febbraio 2024
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione - Delitti commessi al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso - Delitto tentato - Applicabilità.
In tema di misure alternative, il divieto di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.