14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1038 del 28 gennaio 1995
Testo massima n. 1
L’art. 186, lettera b ] c.c., nel testo introdotto dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, prevedendo una responsabilità patrimoniale dei beni della comunione per i carichi dell’amministrazione e, cioè, peri debiti di qualsiasi natura contratti per la manutenzione ordinaria dei singoli beni [ come le spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune, i contributi condominiali, le spese per le innovazioni e per i miglioramenti purché non eccessivamente gravose per il bilancio familiare ] non ha escluso che di esse ciascun coniuge debba rispondere per l’intero, spettando l’amministrazione dei beni della comunione e lo stesso potere di rappresentanza in giudizio, a norma dell’art. 180 c.c., disgiuntamente ad entrambi. Ne consegue che il pagamento dei contributi condominiali relativi alla cosa comune ben può essere chiesto ad uno solo dei contitolari del bene.
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Testo massima n. 2
Qualora la notificazione del decreto ingiuntivo, tempestivamente effettuata nel termine prescritto dall’art. 644 c.p.c., sia affetta non da giuridica inesistenza, ma da nullità — come nel caso in cui sia stata effettuata con le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., anziché con quelle di cui all’art. 139 c.p.c. — tale vizio spiega rilievo solo al fine dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva a norma dell’art. 650 c.p.c., se ed in quanto abbia impedito all’intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto, mentre resta sanato per effetto dell’opposizione stessa, ordinaria o tardiva.
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