14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4926 del 4 maggio 1991
Testo massima n. 1
Il credito dell’amministrazione finanziaria, avente ad oggetto l’Invim, relativa ad un immobile venduto in sede esecutiva in danno del debitore proprietario dell’immobile stesso e, come tale, soggetto passivo dell’imposta ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, non va collocato, in sede di distribuzione della somma ricavata, secondo l’art. 2780 c.c., atteso che tale norma regolando l’ordine dei privilegi non ne è la fonte, che va individuata, per l’Invim nell’art. 28 del citato D.P.R.. il quale attribuisce il privilegio sugli immobili trasferiti con la conseguenza che questo privilegio potrà farsi valere, ove l’imposta non sia stata assolta dal venditore, nei confronti dell’acquirente e non già in sede esecutiva contro l’alienante. Peraltro, poiché l’Invim è applicabile anche alle vendite forzate con il conseguente obbligo del cancelliere ad assolverla — prelevandone l’importo dal prezzo di vendita — in sede di registrazione del decreto di trasferimento, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l’imposta di registro, come stabilisce l’art. 5 del D.P.R. n. 643 del 1972 [ da intendersi riferito anche ai soggetti indicati al n. 3 dell’art. 10 nonché negli artt. 11, primo comma e 52, secondo comma, collegato all’art. 55 del D.P.R. n. 634 del 1972, con i quali lo stesso art. 5, come gli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 643 del 1972, va necessariamente coordinato ], il pagamento dell’Invim costituisce una spesa prededucibile della procedura esecutiva, che l’amministrazione finanziaria può recuperare in sede di distribuzione del ricavato prezzo dell’immobile venduto, a norma dell’art. 2777, primo comma c.c., con preferenza rispetto a ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario.
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