14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2182 del 13 aprile 1981
Testo massima n. 1
L’art. 2776 c.c., ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili dei crediti assistiti da privilegio mobiliare, non apporta alcuna modifica all’ordine per essi stabilito dalla legge – salva la deroga espressa introdotta dall’art. 10 L. 29 luglio 1975, n. 426, nel secondo comma del nuovo testo dell’articolo predetto – in quanto i crediti assistiti da privilegio mobiliare generale non possono essere soddisfatti con modalità diverse a seconda se essi operino in via principale, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili.
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