14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1321 del 3 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Nel regime patrimoniale fondamentale disciplinato dall’art. 143 c.c. per i coniugi, a questi non è precluso – come è dato desumere dai limiti di cui all’art. 177, lett. b e c, c.c. con riguardo all’oggetto della comunione legale – di disporre liberamente dei propri redditi e delle proprie sostanze una volta soddisfatte adeguatamente le esigenze familiari, con la conseguenza che la titolarità sostanziale dei rapporti nascenti da tali atti di disposizione appartiene al solo coniuge che, anche avvalendosi dell’attività dell’altro coniuge, li ha posti in essere. Pertanto qualora uno dei coniugi agisca in giudizio per la restituzione di un mutuo ed il convenuto deduca che la somma richiesta in restituzione gli è stata versata dall’attore per conto dell’altro coniuge, incorre in difetto di motivazione la sentenza che, in considerazione della rappresentanza processuale attribuita disgiutamente ad entrambi i coniugi dall’art. 180 c.c., neghi ingresso alla prova del fatto dedotto dal convenuto, che in quanto modificativo della pretesa azionata, ha natura di fatto decisivo della controversia.
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