14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 10580 del 9 maggio 2007
Testo massima n. 1
In tema di INVIM, il privilegio speciale a favore dello Stato sull’immobile trasferito, previsto dall’art. 2772, primo comma, c.c. e dall’art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, a garanzia del credito per imposta, soprattasse ed interessi, si concreta in un rapporto diretto fra il creditore e l’immobile, che prescinde dalla persona del debitore, con la conseguenza che la garanzia segue per sua natura le sorti del credito al quale è legata, e perdura fino a quando l’obbligazione non sia estinta per pagamento o prescrizione. Il relativo diritto può pertanto essere esercitato anche in pregiudizio dei diritti successivamente acquistati dai terzi subacquirenti o aventi causa dell’acquirente, i quali, pur non essendo debitori né responsabili del pagamento dell’imposta, sono soggetti all’esecuzione per il debito altrui, escluse le imposte suppletive, fino a concorrenza del valore dell’immobile e senza beneficium excussionis non essendo questo un istituto di carattere generale, ma con diritto di rivalsa nei confronti dell’alienante.
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