14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5172 del 3 marzo 2010
Testo massima n. 1
Il privilegio di cui all’art. 2767 c.c., avente ad oggetto l’indennità dovuta dall’assicuratore all’assicurato e la cui previsione è ispirata all’esigenza di sottrarre il terzo al concorso dei creditori chirografari dell’assicurato, trova applicazione solo nel settore dell’assicurazione volontaria e non anche con riguardo all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, in cui la legge 24 dicembre 1969, n. 990 riconosce al danneggiato l’azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore; in tale settore, tuttavia, il diritto del Fondo di garanzia per le vittime della strada [ gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici, CONSAP s.p.a. ] al rimborso, da parte dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa, di quanto pagato a titolo di indennizzo ai soggetti rimasti danneggiati, ai sensi degli am. 3 e 4 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576 [ conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738 ], è assistito dal diverso privilegio speciale sulle riserve tecniche. di cui all’art. 85 del d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449 e all’art. 78, comma quarto, del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 175, anche per il periodo, come nella specie, antecedente all’entrata in vigore del d.l.vo 9 aprile 2003, n. 93.
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