Cass. civ. n. 19167 del 29 settembre 2005
Testo massima n. 1
Nella comunione legale tra coniugi, l'agire disgiunto dei medesimi per gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione è comprensivo della facoltà di agire in giudizio a tutela del bene comune (nella specie, proponendo azione giudiziale a tutela del diritto comune al risarcimento del danno).