14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 330 del 14 gennaio 1999
Testo massima n. 1
In tema di privilegi sopra gli immobili per crediti per le imposte sui redditi immobiliari e con riguardo alla dichiarazione di fallimento del contribuente, l’art. 2771, secondo comma, c.c., che limita il privilegio alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell’anno in cui si proceda all’esecuzione e nell’anno precedente, deve essere inteso nel senso che detto privilegio è temporalmente limitato alle imposte poste in riscossione mediante l’iscrizione nei ruoli dell’anno in corso al momento in cui l’esattore si insinua al passivo del fallimento e dell’anno anteriore, purché il presupposto di imposta [ produzione del reddito imponibile ] si sia verificato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, senza che tale interpretazione trovi ostacolo nel disposto dell’art. 2916 c.c. [ che stabilisce la inefficacia dei privilegi dei crediti sorti dopo il pignoramento ] o dell’art. 521. fall. [ che limita il concorso ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento ].
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Testo massima n. 2
In tema di privilegio speciale sui mobili inerenti a crediti per le imposte sui redditi, l’art. 2759 c.c. [ che riconosce privilegio speciale ai crediti per imposte sul reddito sui mobili strumentali all’esercizio dell’impresa e sulle merci relative, con collocamento al settimo posto nell’ordine dei privilegi sui mobili ] limita l’efficacia del privilegio a due periodi di imposta e cioè ai due anni più recenti tra quelli in cui è sorto il credito tributario e che necessariamente debbono precedere il pignoramento [ art. 2916, sub 3, c.c. ] da chiunque sia stata promossa l’esecuzione individuale o l’inizio dell’esecuzione collettiva [ artt. 44 e 52 l. fall. ].
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