14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12821 del 23 dicembre 1998
Testo massima n. 1
La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell’interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine che, invece, non sono diretti a tutelare i rapporti di assicurazione privata [ qualificazione che ricomprende anche quelli attinenti alle prestazioni integrative previdenziali ed assistenziali ]. Restano, pertanto, al di fuori del predetto privilegio i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito. al Fipdai [ fondo integrativo di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ], cui erano dovuti non ex lege a condizioni prefissate [ come nel caso del rapporto giuridico di assicurazione sociale ], ma in forza della contrattazione collettiva relativa al personale dirigenziale.
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