14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3744 del 25 febbraio 2004
Testo massima n. 1
In tema di crediti privilegiati in favore delle cooperative agricole, in relazione al riconosciuto rango privilegiato dei crediti delle cooperative agricole per i corrispettivi i della vendita dei prodotti, avvenuto attraverso l’introduzione, nell’art. 2751 bis c.c., delle disposizioni contenute il numero 5 bis [
ex art. 18, comma secondo, della legge n. 59 del 1992 ] la seconda parte della disposizione di cui all’art. 1 della legge n. 44 del 1994, che estende il privilegio a tali crediti, anche se sorti prima dell’entrata in vigore della legge n. 59 del 1992, va interpretata nel senso che il riconoscimento del privilegio riguarda anche i crediti già insinuati al passivo del fallimento prima dell’entrata in vigore della legge del 1992, a condizione che la procedura concorsuale sia ancora in corso alla data di vigenza della legge stessa, ossia che non si sia già conclusa la ripartizione finale dell’attivo. [ Nell’enunciare tale principio la Corte ha affermato che l’interpretazione proposta trova riscontro anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 1983, che aveva esaminato una disposizione analoga a quella indicata ].
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