14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 92 del 8 gennaio 1999
Testo massima n. 1
Ai compensi dovuti ai professionisti si applica il privilegio generale sui mobili di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c., anche nel caso che gli stessi spettino in base a rapporto di collaborazione caratterizzato da prestazione d’opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., poiché il privilegio di cui al n. 1 del citato art. 2751 bis [ articolo formulato in epoca successiva alla riforma del rito processuale del lavoro ] è applicabile, in base alla chiara formulazione della relativa disposizione, solo ai crediti dei prestatori di lavoro subordinato.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Nel giudizio di cassazione le notificazioni di cui all’art. 375, terzo comma, c.p.c. e le comunicazioni di cui al successivo art. 377, secondo comma, vanno effettuate presso la cancelleria della Corte di cassazione, in applicazione di quanto l’art. 366, secondo comma stesso codice stabilisce per il caso di mancata elezione di domicilio, qualora il domiciliatario, indicato con l’elezione di domicilio in precedenza effettuata ai sensi del suddetto secondo comma dell’art. 366 c.p.c., si sia trasferito fuori del luogo indicato con essa, senza comunicare alla Cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio, potendo tale comunicazione acquisire rilevanza fino a quando le attività di notificazione o comunicazione predette presso la Cancelleria non si siano perfezionate e non potendo, invece, assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo del domiciliatario che abbia potuto acquisire l’ufficiale giudiziario in occasione di un inutile tentativo di notificazione nell’originario luogo di domiciliazione, ancorché il luogo di trasferimento del domiciliatario [ sia esso o meno un avvocato ] si situi in Roma, posto che il suddetto secondo comma dell’art. 366 [ che ha natura di disposizione generale, atta a regolare non solo la notificazione del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale, ma tutte le notificazioni e comunicazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudizio di cassazione e, quindi, anche quelle di cui all’art. 375, terzo comma e 377 secondo comma ] impone di configurare l’elezione di domicilio come una dichiarazione indirizzata ai soggetti che a diverso titolo operano nel giudizio di cassazione [ cioè alla controparte; al giudice, per quel che attiene alla rilevanza che essa ha ai fini della regolarità dello svolgimento del processo e dell’esecuzione dei relativi controlli; all’ausiliario, tenuto ad individuare il luogo in cui indirizzare le comunicazioni e notificazioni cui la Cancelleria della Corte deve provvedere ], con la conseguenza che un trasferimento del luogo della domiciliazione, per acquisire rilievo come nuova elezione di domicilio, esige anch’esso una specifica dichiarazione indirizzata e comunicata alla Cancelleria della Corte di cassazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]