Cass. civ. n. 5002 del 18 aprile 2000

Testo massima n. 1


Il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c., garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d'opera per il lavoro personale svolto, in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale; quest'ultima ipotesi necessariamente ricorre nel caso di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa nella forma della società semplice.

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