14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4283 del 17 maggio 1990
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il patto commissorio, vietato dall’art. 2744 c.c., è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell’obbligazione, non anche, pertanto, ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale dazio in solutum [ art. 1197 c.c. ], ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all’atto della costituzione dell’obbligazione medesima [ art. 1286 c.c. ].
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