Cass. civ. n. 11427 del 29 aprile 2024

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - Giudizio tributario - Cartella di pagamento - Impugnazione - Vizio di un segmento del procedimento notificatorio - Deduzione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.


In tema di giudizio tributario, il rilievo sulla validità della notificazione dell'atto impositivo o della cartella di pagamento, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare, comunque, la regolarità dell'intero procedimento notificatorio, sicché l'introduzione, per la prima volta in appello, della denunzia della invalidità di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21623 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51