14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22286 del 4 settembre 2008
Testo massima n. 1
In base al disposto dell’art. 510 cod. civ., a norma del quale la redazione dell’inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, la volontà di giovarsi di tale forma di accettazione, sebbene debba essere espressa in forma chiara ed univoca, non esige le forme indicate dall’art. 484 cod.civ., poiché, se in ogni caso fosse necessaria l’accettazione formale, nessun giovamento deriverebbe dall’accettazione dell’altro chiamato [ principio enunciato dalla S.C. nel caso di coeredi accettanti con beneficio d’inventario e decaduti dal diritto, quali pretendevano di giovarsi dell’inventario legittimamente effettuato, dopo il raggiungimento della maggiore età, dal coerede minorenne al momento dell’apertura della successione ].
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