14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9513 del 11 settembre 1991
Testo massima n. 1
L’art. 181 c.c., in tema di amministrazione dei beni della comunione legale fra coniugi, prevede l’emanazione di provvedimenti autorizzativi, nell’ambito di un procedimento non contenzioso [ art. 737 e ss. c.p.c. ], al fine di superare il rifiuto di consenso che uno dei coniugi frapponga al compimento di atti di straordinaria amministrazione od alla stipula di contratti per la concessione o per l’acquisto di diritti reali di godimento, e non è pertanto invocabile dal coniuge che, sostituendosi all’altro nell’azione nascente da un contratto preliminare, intenda conseguire ex art. 2932 c.c. una sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso.
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Testo massima n. 2
La comunione legale fra coniugi, di cui all’art. 177 c.c., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali rispetto all’acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione. Ne consegue che, nel caso di un contratto preliminare di vendita, stipulato da uno solo dei coniugi, l’altro coniuge non è legittimato – sostituendosi al primo – a proporre la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.
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