Cass. civ. n. 9513 del 11 settembre 1991

Testo massima n. 1


L'art. 181 c.c., in tema di amministrazione dei beni della comunione legale fra coniugi, prevede l'emanazione di provvedimenti autorizzativi, nell'ambito di un procedimento non contenzioso (art. 737 e ss. c.p.c.), al fine di superare il rifiuto di consenso che uno dei coniugi frapponga al compimento di atti di straordinaria amministrazione od alla stipula di contratti per la concessione o per l'acquisto di diritti reali di godimento, e non è pertanto invocabile dal coniuge che, sostituendosi all'altro nell'azione nascente da un contratto preliminare, intenda conseguire ex art. 2932 c.c. una sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso.

Testo massima n. 2


La comunione legale fra coniugi, di cui all'art. 177 c.c., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della <em>res</em> o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali rispetto all'acquisizione di una <em>res</em>, non sono suscettibili di cadere in comunione. Ne consegue che, nel caso di un contratto preliminare di vendita, stipulato da uno solo dei coniugi, l'altro coniuge non è legittimato - sostituendosi al primo - a proporre la domanda di esecuzione specifica <em>ex</em> art. 2932 c.c.